05/01/2024 | 17.23
22

Coppa Italia, Giudice Sportivo: ammenda all'Atalanta



Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

COPPA ITALIA

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Frosinone, Internazionale, Milan, Napoli e Parma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette di plastica sul terreno e nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ANSALDI Cristian Daniel (Parma)
BARELLA Nicolo (Internazionale)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ANTOV Valentin (Cremonese)
BIANCHETTI Matteo (Cremonese)
BISSECK Yann Aurel (Internazionale)
BOURABIA Mehdi (Frosinone)
CAJUSTE Jens-lys Michel (Napoli)
CASTAGNETTI Michele (Cremonese)
CEIDE Emil Konradsen (Sassuolo)
CELIK Mehmet Zeki (Roma)
DARMIAN Matteo (Internazionale)
DEIOLA Alessandro (Cagliari)
DENTELLO AZZI Paulo Daniel (Cagliari)
DI PARDO Alessandro (Cagliari)
FABBIAN Giovanni (Bologna)
FINI Seydou (Genoa)
GAETANO Gianluca (Napoli)
GALDAMES MILLAN Pablo Ignacio (Genoa)
GHIGLIONE Paolo (Cremonese)
HARROUI Abderrahman (Frosinone)
INFANTINO Gino (Fiorentina)
KARSDORP Rick (Roma)
KVERNADZE Giorgi (Frosinone)

LLORENTE RIOS Diego Javier (Roma)
LYKOGIANNIS Charalampos (Bologna)
MAGGIORE Giulio (Salernitana)
MINA GONZALEZ Yerry Fernando (Fiorentina)
MONTERISI Ilario (Frosinone)
NZOLA Mbala (Fiorentina)
PAVARD Benjamin Jaques Marcel (Internazionale)
PELLEGRINI Luca (Lazio)
RAVANELLI Luca (Cremonese)
VAN HOOIJDONK Sydney (Bologna)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CASO Giuseppe (Frosinone)
CHICHIZOLA Leandro (Parma)
POLITANO Matteo (Napoli)

fonte calcioefinanza.it

 
By marcodalmen
22 commenti