05/05/2022 | 09.09
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De Laurentiis perde ricorso: dovrà cedere Bari o Napoli

Juventus-Napoli, decide il Tribunale Federale Nazionale | Neifatti.it

Da calcioefinanza.it

Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis, avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n.88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF sulle multiproprietà.

“Il Tribunale Federale Nazionale ha pronunciato – si legge nella sentenza FIGC -, decidendo nell’udienza fissata il giorno 4 maggio 2022, sul ricorso proposto dal Cav. Aurelio De Laurentiis (in proprio e n.q. di legale rapp.te p.t., Presidente del C.d.A. di SSC Napoli Spa, nonché n.q. di legale rapp.te p.t., Presidente del CdA di Filmauro Srl), dal sig. Luigi De Laurentiis (in proprio e n.q. di legale rapp.te p.t., Amministratore Unico, della SSC Bari Spa) avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF nonché di ogni atto presupposto o conseguente, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Calcio Professionisti Serie A, Lega Nazionale Calcio Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico, il seguente dispositivo: il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso”.

I De Laurentiis dovranno, così, vedere una tra il Napoli e il Bari entro il 2024/25. Secondo l’art. 16 bis NOIF sulle Partecipazioni Societarie infatti:

  1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado.

  2. Qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.

  3. L’inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle NOIF.


La norma transitoria, tuttavia, spiega:




  • Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell’art. 16 Bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025. Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2024/2025 si verifichino, nell’ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.

  • L’inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima.

  • Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle NOIF.

By marcodalmen
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