Giudice Sportivo: Gasp solo ammonito
Di seguito il dettaglio dei provvedimenti disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
ALVAREZ Ricardo Gabriel (Sampdoria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al termine della gara, proferito un’espressione ingiuriosa con tono minaccioso nei confronti del Direttore di gara.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DUSSENNE Noe Georges (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
STORARI Marco (Cagliari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MARAN Rolando (Chievo Verona): in merito alla condotta del tecnico Rolando Maran (Soc. Chievo Verona) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 9 ° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il Sig. Rolando Maran, allenatore del Chievo Verona, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria, imprecando senza rivolgersi ad alcuno dei presenti, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, articolata in due locuzioni, individuabili dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell’art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva; P.Q.M. delibera di sanzionare l’allenatore Rolando Maran (Soc. Chievo Verona) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.
MIHAJLOVIC Sinisa (Torino): per aver, al 32° del primo tempo, protestato in maniera plateale avverso una decisione arbitrale, calciando con violenza una bottiglietta d’acqua semipiena in direzione della propria panchina, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; per avere proferito, alla notifica del provvedimento di allontanamento, espressione ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara.
AMMONIZIONE
GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per essere, al 41° del secondo tempo, uscito reiteratamente dall’area tecnica nonostante i richiami; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 9° del secondo
tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta d’acqua; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Fonte calcionet.it