Squalificati Koop e Gasp
Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A, Mastrandrea, dopo la 36esima giornata del massimo campionato.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
HENRY Thomas (Hellas Verona): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva un'espressione irrispettosa, reiterando tale atteggiamento nel tunnel che adduce agli spogliatoi.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GABBIA Matteo (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
KOOPMEINERS Teun (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ROMAGNOLI Alessio (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
ALLENATORI
NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)
GASPERINI Gian Piero (Atalanta)
ALTRI TECNICI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
CACCIA Nicola (Frosinone): per avere al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore avversario spingendolo; Infrazione rilevata da un Assistente.
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. GENOA per avere, nel corso del secondo tempo, esposto uno striscione offensivo e minaccioso nei confronti di tifoseria di altra Società.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato un petardo e un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa quaranta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1
lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, numerosi rotoli di carta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
fonte: SKY
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
HENRY Thomas (Hellas Verona): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva un'espressione irrispettosa, reiterando tale atteggiamento nel tunnel che adduce agli spogliatoi.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GABBIA Matteo (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
KOOPMEINERS Teun (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ROMAGNOLI Alessio (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
ALLENATORI
NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)
GASPERINI Gian Piero (Atalanta)
ALTRI TECNICI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
CACCIA Nicola (Frosinone): per avere al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore avversario spingendolo; Infrazione rilevata da un Assistente.
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. GENOA per avere, nel corso del secondo tempo, esposto uno striscione offensivo e minaccioso nei confronti di tifoseria di altra Società.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato un petardo e un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa quaranta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1
lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, numerosi rotoli di carta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
fonte: SKY
By staff