Giudice Sportivo: 10000 di ammenda all'Atalanta
Il Giudice Sportivo,
premesso che, in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di andata, i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Frosinone, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25, comma 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d), CGS,
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. BOLOGNA
per avere suoi sostenitori, al 29° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce laser in direzione dei calciatori della squadra avversaria; per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni, una bottiglietta d'acqua e alcuni bicchieri nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b), CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA
per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato sette fumogeni sul terreno di giuoco, costringendo l'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti per permetterne la rimozione; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b), CGS.
News tratta da: legaseriea.it |